Statuto

ATTO COSTITUTIVO 

Associazione di Promozione SocialeAssociazione Italiana Scenodramma  

L’anno 2016  il giorno 02 del mese di Agosto in  via Orto dei Limoni N. 5 si sono riuniti e costituiti i sig.ri: 

– Sig. Simone Bruschetta nato il 06/02/1973 a Milano e residente a Pedara in via M. SS. Annunziata. n ° 25 CF: BRSSMN73B06F205G; 

– Sig.Giuseppe Biagi nato  il 17/12/1967 a Catania e residente a Catania in via Canfora n °128 A CF:BGIGPP67T17C351N; 

– Sig.ra Amelia Frasca nata  il 4/07/1980  a Ragusa e residente a Catania in via E. D’Angiò  n °23 CF: FRSMLA80L44H163K 

I sopra costituiti, con la sottoscrizione del presente atto, stabiliscono e convengono quanto segue: 

  1. E’ costituita tra essi sottoscritti l’Associazione di promozione sociale denominata “Associazione Italiana Scenodramma
  2. L’associazione ha sede in Catania alla via Orto Limoni n ° 5/B;
  3. L’Associazione, senza scopo di lucro, con fini culturali e scientifici, con intendimenti di solidarietà sociale per la tutela, promozione e valorizzazione della diffusione di pratiche scientifiche per la cura e la prevenzione dei disturbi psichici ha per oggetto quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto. La durata e il funzionamento dell’associazione sono regolati dalle norme contenute nell’allegato Statuto, cui si rinvia anche in ordine alla costituzione del capitale sociale. I comparenti rinviano integralmente a quanto previsto nelle norme dell’allegato Statuto per quanto riguarda i Soci e gli Organi sociali. I sottoscrittori stabiliscono che la quota sociale per il corrente anno è fissata in € 50 per i soci ordinari. Per ogni altra norma qui non riportata i comparenti si riportano integralmente all’allegato Statuto e alla normativa vigente in materia. Facendo valere la presente adunanza come prima assemblea atta a comporre il primo Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere, i comparenti tutti eleggono all’unanimità i sigg.ri:

CONSIGLIO DIRETTIVO 

  1. Dott. Simone Bruschetta (Presidente);
  2. Dott. Giuseppe Biagi (V.Presidente)
  3. Dott.ssa Amelia Frasca (Consigliere)

SEGRETARIO e TESORIERE 

  1. Dott.ssa Amelia Frasca

Tutti accettano le cariche conferite e dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza, previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

STATUTO 

TITOLO I 

Costituzione – Sede – Durata – Scopi 

Art. 1 Costituzione e Sede 

È costituita ai sensi della L. 383/2000 un’associazione di promozione sociale denominata Associazione Italiana Scenodramma (AIS), che persegue il fine di svolgere attività di utilità sociale senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con sede in CATANIA, via Orto dei Limoni n. 5/B. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.  

Art. 2. Carattere dell’Associazione 

L’Associazione è apolitica, a carattere volontario e non ha scopi di lucro. Essa si propone di sviluppare il potenziale dello Scenodramma al servizio della salute delle comunità sociali e culturali, ed in collaborazione con quelle professionali e scientifiche, ad esso interessate. L’Associazione ha il mandato dell’utilizzo esclusivo del dispositivo Scenodramma in tutte le sue declinazioni. La Formazione e la Supervisione degli Scenodrammatisti, nonché la gestione dei corsi di formazione in Scenodramma, può essere effettuata soltanto dagli intestatari del marchio depositato in Italia, fornito dall’Associazione Clinique e Creativité e dalla sua fondatrice Brigitte Baron-Preter, sul territorio nazionale. Solo ai suoi soci in regola con il pagamento della quota sociale, e nel rispetto del detto statuto, è possibile esercitare la pratica dello Scenodramma. 

Per realizzare le finalità sociali, l’Associazione si propone in particolare di: 

  1. a) promuovere, attraverso l’applicazione dello Scenodramma, la psicoterapia ad orientamento psicodinamico-analitico di tipo gruppale, familiare, comunitario ed individuale, la riabilitazione e la socio-terapia espressivo-relazionale, la pratica psicologico-clinica e socio-educativa di tipo ludico-artistico-espressivo e la ricerca teorica e clinica sulla psicopatologia e le disabilità intellettive e/o comunicative e/o relazionali degli individui in età evolutiva o in età adulta con degrado cognitivo/ritardo mentale e/o con grave disagio psichico;
  2. b) promuovere e realizzare attività di formazione, aggiornamento, sensibilizzazione, supervisione clinica, scambio culturale e dibattito scientifico sui contenuti relativi al punto a);
  3. c) stabilire e curare una rete di collaborazione, ricerca e comunicazione scientifica tra operatori, professionisti, ricercatori ed altri stakeholder interessati allo sviluppo della teoria e delle applicazioni dello Scenodramma;
  4. d) promuovere e realizzare, anche in forma di partnership, di convenzione o di collaborazione con Enti pubblici, privati e del privato sociale progetti ed attività di interesse sociale, educativo, clinico e psicoterapico, anche rivolti a soggetti con svantaggio psico-socio-economico;
  5. e)    stabilire e mantenere rapporti e contatti di reciproca collaborazione e scambio con Associazioni e Centri italiani e stranieri che perseguano interessi e finalità analoghi a quelli della AIS;
  6. f) costituire, regolamenta e gestire l’Albo degli Scenodrammatisti italiani, organizzato nelle diverse sezioni connesse al precorso formativo del socio iscritto;
  7. g) elaborare e attuare progetti con lo Scenodramma al servizio di persone e gruppi, per promuovere il benessere relazionale, la salute mentale, la qualità della vita e degli stili di convivenza, stabilendo con Enti pubblici e privati le opportune intese, anche di natura economica, necessarie alla loro realizzazione;
  8. h) accedere a forme di finanziamento pubblico e privato di progetti di utilità sociale, promossi e realizzati autonomamente o in partnership, anche trans-nazionale, anche promuovendo sottoscrizioni e ricevendo contributi specificamente destinati a finalità sociali;
  9. i) organizzare corsi, seminari, convegni, laboratori, master e incontri scientifici suoi contesti applicativi, le aree disciplinari e tutti quegli ambiti nei quali lo Scenodramma può svolgere una funzione di facilitazione dei processi evolutivi, organizzativi e comunicativi;
  10. l) promuovere la ricerca sullo Scenodramma ed i suoi settori applicativi, nonché ogni altra iniziativa finalizzata a sviluppare, migliorare e tutelare la qualità delle pratiche professionali svolte in riferimento allo Scenodramma, nell’interesse di tutti gli attori coinvolti;
  11. m) promuovere e organizzare eventi culturali, produzioni artistiche, attività di informazione e pubblicazioni scientifiche anche mediante siti web, stampa anche a carattere periodico e ogni altra forma mediatica, per la diffusione delle finalità associative;
  12. n) prestare ad altri Enti, pubblici o privati la propria collaborazione per realizzare iniziative conformi agli scopi associativi o aderire ad altre Associazioni delle quali si condividono le finalità;
  13. o) partecipare a bandi pubblici o accedere a finanziamenti privati al fine di esercitare la pratica clinica anche attraverso lo Scenodramma per la prevenzione e cura del disagio mentale;
  14. p) collaborare a e/o fondare centri clinici specialisti per la prevenzione e cura del disagio mentale.

Art. 3 Durata dell’Associazione 

La durata dell’associazione è illimitata. 

TITOLO II 

Soci 

Art. 4 Requisiti dei soci 

Possono essere soci dell’Associazione: 

– cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che condividano le ispirazioni che animano l’Associazione e che diano pieno affidamento per l’attuazione dei programmi statutari, anche sul piano della competenza nello Scenodramma;  

– Associazioni ed Enti aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione, nonché Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi scientifici, sociali e umanitari. 

I soci saranno classificati in tre distinte categorie: 

  • Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione; 
  • Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’Associazione ne hanno sostenuto l’attività e la valorizzazione; 
  • Soci Effettivi: quelli che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo e che vengono registrati nell’Albo degli Scenodrammatisti Italiani gestito dall’AIS 

La qualità di socio comporta inoltre la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. L’Associazione si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. 

I Soci Effettivi sono suddivisi in quattro sezioni dell’Albo degli Scenodrammatisti italiano:  

  1. Scenodrammatista Io-Ausiliario;
  2. Scenodrammatista Conduttore di Gioco in Gruppi Socio-Terapeutici, Educativi e Riabilitativi;
  3. Scenodrammatista Conduttore di Gioco in Gruppi Psicoterapeutici;
  4. Scenodrammatista Direttore di Seduta in Gruppi Socio-Terapeutici, Educativi e Riabilitativi e/o in Gruppi Psicoterapeutici.

Al primo elenco si accede dopo la conclusione del corso base di Scenodramma organizzato dall’Associazione ed il conseguimento del Diploma di Scenodrammatista Io-Ausiliario. 

Al secondo elenco si accede dopo il conseguimento del Diploma di Scenodrammatista Io-Ausiliario; il completamento della formazione esperienziale in gruppi ad orientamento psicodinamico-analitico attraverso workshop e laboratori riconosciuti dall’Associazione; aver svolto almeno un’esperienza pratica di significativa durata ed intensità, con la costante supervisione dello staff  di formazione; ed aver stilato e discusso un saggio relativo alla suddetta esperienza alla presenza di una commissione didattica esaminatrice, la quale assegna il Diploma di Scenodrammatista Conduttore di Gioco in Gruppi Socio-Terapeutici, Educativi e Riabilitativi. 

Al terzo elenco si accede dopo il conseguimento del Diploma di Scenodrammatista Io-Ausiliario; il riconoscimento da parte dell’Associazione d’aver svolto una parte significativa di psicoterapia personale a orientamento psicodinamico-analitico sia in setting individuale che gruppale; aver svolto almeno un’esperienza pratica di significativa durata ed intensità, con la costante supervisione dello staff  di formazione; ed aver stilato e discusso un saggio relativo alla suddetta esperienza alla presenza di una commissione didattica esaminatrice, la quale assegna il Diploma di Scenodrammatista Conduttore di Gioco in Gruppi Psicoterapeutici. 

Al quarto elenco si accede dopo il conseguimento del Diploma di Scenodrammatista Io-Ausiliario, il riconoscimento da parte dell’Associazione d’aver svolto una parte significativa di psicoterapia personale a orientamento psicodinamico-analitico sia in setting individuale che gruppale e dell’aver svolto due esperienze pratiche (due gruppi di Scenodramma ricoprendo due ruoli diversi) di significativa durata ed intensità, con la costante supervisione dello staff  di formazione;  nonché dopo l’aver stilato e discusso un saggio relativo ad una di esse alla presenza di una commissione didattica esaminatrice, la quale assegna il Diploma di Scenodrammatista Direttore di Seduta. Il Diploma di Scenodrammatista Direttore di Seduta autorizza alla pratica della Psicoterapia attraverso lo Scenodramma soltanto ai soci in possesso del Titolo legale di Psicoterapeuta, a coloro che non lo possiedono il Diploma in oggetto serve per svolgere il ruolo di Direttore della seduta in Gruppi Socio-Terapeutici, Educativi e Riabilitativi. In questo elenco trovano specifico riconoscimento i soci psicoterapeuti con un’Analisi di Training personale in Psicoanalisi di Gruppo e con un Titolo di Psicoanalista riconosciuto dalla Associazione Psicoanalitica Internazionale (IPA). 

Art. 5 Ammissione dei soci 

L’ammissione di un nuovo socio avviene su domanda scritta dell’interessato. L’interessato pone formale domanda, sottoscritta da due soci, al Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per la delibera di accettazione, previa valutazione dei requisiti suddetti.  L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione e lo status di socio decorre dall’approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La Sezione dell’Albo cui il socio è registrato è connessa al livello ed alla tipologia di formazione conseguita secondo il Regolamento della Formazione in Scenodramma. 

Art. 6 Doveri dei soci 

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi. 

Art. 7  Perdita della qualifica di socio 

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 

  1. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno; 
  1. per decadenza, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; 
  1. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci. 

TITOLO III 

Organi 

Art. 8 Organi dell’Associazione 

Organi dell’Associazione sono: 

 l’Assemblea; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Presidente; 

Assemblea 

Art. 9 Partecipazione all’assemblea 

L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci, fondatori, benemeriti ed effettivi. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione della rendicontazione economico-finanziaria precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare la rendicontazione economico-finanziaria preventiva dell’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: 

  1. per decisione del Consiglio Direttivo; 
  1. su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci tutti nel loro insieme. 

Art. 10 Convocazione dell’assemblea 

Le assemblee tutte possono essere convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante affissione nei locali sociali o pubblicazione su sito web di apposito invito. 

Art. 11 Costituzione e deliberazioni dell’assemblea 

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tutti. In seconda convocazione essa è comunque validamente costituita in presenza di soci. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tutti. È possibile partecipare all’assemblea anche in videoconferenza, ove il Presidente e/o il Consiglio Direttivo ritengano possibile e opportuno predisporre gli ausili tecnologici all’uopo necessari.  Ogni socio ha diritto a farsi rappresentare in assemblea da un altro socio. Ciascun socio non potrà ricevere più di due deleghe. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea a maggioranza semplice. I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell’assemblea fra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario. L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le funzioni di Segretario dell’assemblea straordinaria vengono demandate a un socio scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. 

Art. 12 Forma di votazione dell’assemblea 

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può inoltre in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. 

Art. 13 Compiti dell’assemblea 

All’assemblea spettano i seguenti compiti: 

in sede ordinaria 

  1. a) deliberare sulla rendicontazione economico-finanziaria e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.
  2. b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
  3. c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti.
  4. d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa volta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  5. e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria 

  1. f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  2. g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  3. h) deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
  4. i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo 

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 

  1. a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, come sul Regolamento della Formazione in Scenodramma, sull’Albo degli Scenodrammatisti Italiani e sull’importo della quota associativa annuale, secondo le direttive dell’assemblea e assumendo tutte le iniziative del caso;
  2. b) predisporre la rendicontazione economico-finanziaria da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
  3. c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  4. d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
  5. e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  6. f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
  7. g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
  8. h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a Enti e Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Dopo la terza volta in parità, il provvedimento è rimandato al prossimo Consiglio Direttivo, da tenersi entro 15 giorni. 

Art. 15 Composizione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno 3 (tre) membri nominati dall’assemblea ordinaria, sempre in numero dispari. L’assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di nominare al proprio interno un Vice Presidente, che in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci, e un Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso eventuale delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Presidente o da suo incaricato. 

Art. 16 Riunioni del Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti. È possibile effettuare le riunioni del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, predisponendo i necessari ausili tecnologici. Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal Presidente. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante e-mail inviata almeno cinque giorni prima, ovvero attraverso qualsiasi altro strumento idoneo a verificare l’avvenuta conoscenza della convocazione. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno 2 (due) giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Presidente 

Art. 17 Compiti del presidente 

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare, a uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Detta delega deve essere riferita, per conoscenza, al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. 

Art. 18 Elezioni del Presidente 

Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato il Presidente può essere riconfermato per un secondo mandato. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria. 

TITOLO IV 

Finanze e patrimonio 

Art. 19 Entrate dell’associazione 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

  1. a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
  2. b) dai contributi annui ordinari, stabiliti dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  3. c) dalle quote dei soci benemeriti;
  4. d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  5. e) da versamenti volontari degli associati;
  6. f) da contributi di Pubbliche amministrazioni, Enti locali, istituti di credito e da Enti in genere;
  7. g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. 

Art. 20 Durata del periodo di contribuzione 

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. 

Art. 21 Diritti dei soci al patrimonio sociale 

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è in nessun caso rivalutabile. 

Norme finali e generali 

Art. 22 Esercizi sociali 

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al Presidente. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 23 Scioglimento e liquidazione 

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri enti e organismi con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni assembleari e in seguito ad un ulteriore avviso, pubblicizzato sugli organi di stampa, l’Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.  

Art. 24 Regolamento interno 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.